domenica 6 marzo 2011

Permessi mensili per dipendenti privati

Come noto l’art. 24 della legge 183/2010 ha rivisto i permessi sul posto di lavoro per genitori e familiari di persone con handicap in situazione di gravità.
Successivamente alla pubblicazione della legge e della sua entrata in vigore sia l’INPS che l’UPPA (Ufficio Personale Pubblica Amministrazione) hanno prodotto, rispettivamente, la circolare 155/2010 e 13/2010 con le quali hanno fornito nuove indicazioni sulla fruizione dei permessi (vedi qui la notizia su questo sito).
L’INPS torna ad esprimersi sulla questione con la circolare n. 45, 1 marzo 2011, nella quale va a modificare le modalità di fruizione dei permessi mensili nel caso il lavoratore decida di utilizzarli in ore.
Da sempre l’INPS aveva previsto la possibilità di fruire dei permessi mensili suddividendoli in sei mezze giornate (vedi circolare INPS n. 211 risalente al 1996); più recentemente aveva anche introdotto la possibilità di fruirne in ore entro un massimale variabile a seconda dell’orario di lavoro e del numero di giorni lavorativi settimanali (Messaggio n. 16866/2007).
Con la nuova circolare 45 viene rivista la modalità di fruizione in ore (modalità, ricordiamo, mai introdotta dall’art. 33 della legge 104, né prevista con l’art. 24 della legge 183/2010 che lo ha novellato).
L’INPS dispone adesso che:
- il lavoratore in situazione di gravità ha diritto a fruire nello stesso mese, in alternativa, di 2 ore al giorno, 3 giorni al mese, 18 ore mensili;
- il familiare/affine ha diritto a fruire di tre giorni o 18 ore al mese;
- i genitori di bambini di età inferiore a 3 anni, hanno diritto, alternandosi tra loro, al prolungamento del congedo parentale o di 2 ore al giorno o di 3 giorni al mese.
Viene quindi introdotto il limite massimo di 18 ore mensili per i familiari /affini. Queste ore possono essere ripartite secondo le esigenze personali per un tempo pari o superiore a un’ora; nel caso siano fruite per l’intera giornata comporteranno un abbattimento dell’orario teorico giornaliero (pari a 7 ore e 12 minuti).
Inoltre, per i genitori di bambini al di sotto dei tre anni (per i quali non viene previsto il limite delle 18 ore nel caso di fruizione oraria) l’INPS prevede l’accesso al prolungamento del congedo parentale “ad avvenuta fruizione del congedo di maternità e del congedo parentale ordinario”: se è ovvio  che il congedo di maternità sia stato interamente fruito (si tratta dei mesi di astensione obbligatoria riconosciuti alla madre alla nascita del bambino), non lo è altrettanto per il congedo parentale ordinario, per il quale la legge (art. 32, decreto legislativo n. 151/2001) prevede l’utilizzo entro gli 8 anni di età del bambino; questa interpretazione va a ledere un diritto riconosciuto alle mamme che quindi sarebbero costrette ad utilizzare immediatamente tutto il congedo parentale, e contraddice quanto lo stesso INPS aveva precedentemente previsto (circolare 133/2000, punto 2.2.1).
Un’altra novità riguarda i familiari lavoratori part-time che fruiscono dei permessi mensili in modalità oraria:
- in caso di part time orizzontale, spettano in misura corrispondente alla percentuale di riduzione dell'orario di lavoro;
- in caso di part time verticale, spettano per intero, quindi 18 ore

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